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E adesso che la legge sia rispettata.

Il Consiglio di Stato respinge l'ultimo ricorso proposto da Villa Tiberia contro la sentenza del TAR n.2010/29461 che impone il ripristino dell'area comunale di P.zza Corazzini.

 
L'Ordinanza:

Repubblica Italiana

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8008 del 2010, proposto da:

 

Soc. Villa Tiberia A R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alessandrini, con domicilio eletto presso Pietro Alessandrini, in Roma, via dei Prati Fiscali, 221;

 

contro

i cittadini (………), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Giampiero Amorelli, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli, in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37; e i cittadini (……….), rappresentati e difesi dall'avv. Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Dorodea Ciano, in Roma, via Rattazzi n. 2/C;
(…………), non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Comune di Roma, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Rodolfo Murra, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, Associazione Per i Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio, non costituitisi in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I QUATER n. 29461/2010, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (………….);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Alessandrini, Amorelli, su delega di Ciano, e Murra;

 

Considerato che l’appello appare “prima facie” infondato quanto alla contestazione dell’intervenuta acquisizione gratuita ai beni del Comune del manufatto abusivo di cui si tratta, che determina peraltro una situazione inconciliabile con la richiesta sanatoria;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

respinge l'istanza cautelare ( ricorso numero 8008/2010 ).

Spese della presente fase cautelare a carico dell’appellante nella misura complessiva di Euro 6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore delle parti private appellate e costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

___________________________________________________________

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IL FUNZIONARIO

 

 

 


 
LETTERE DEI CITTADINI