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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di
registro generale 8008 del 2010, proposto da:
Soc. Villa Tiberia A
R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alessandrini, con domicilio
eletto presso Pietro Alessandrini, in Roma, via dei Prati Fiscali, 221;
contro
i cittadini (………),
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Giampiero Amorelli,
con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli, in Roma, via Gugliemo Pepe n.
37; e i cittadini (……….), rappresentati e difesi dall'avv. Dorodea Ciano, con
domicilio eletto presso Dorodea Ciano, in Roma, via Rattazzi n. 2/C;
(…………), non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
Comune di Roma,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Rodolfo Murra,
domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Provincia Umbro-Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, Associazione
Per i Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio, non costituitisi in giudizio;
per la riforma della
sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I QUATER n. 29461/2010, resa tra le
parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod.
proc. amm.;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di (………….);
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Vista la domanda di
sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via
incidentale dalla parte appellante;
Relatore, nella camera
di consiglio del giorno 19 ottobre 2010, il Cons. Salvatore Cacace;
Uditi per le parti,
alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Alessandrini, Amorelli, su delega
di Ciano, e Murra;
Considerato che
l’appello appare “prima facie” infondato quanto alla contestazione
dell’intervenuta acquisizione gratuita ai beni del Comune del manufatto abusivo
di cui si tratta, che determina peraltro una situazione inconciliabile con la
richiesta sanatoria;
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
respinge l'istanza
cautelare ( ricorso numero 8008/2010 ).
Spese della presente
fase cautelare a carico dell’appellante nella misura complessiva di Euro
6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore delle parti private appellate e
costituite.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Maruotti,
Presidente
Pier Luigi Lodi,
Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace,
Consigliere, Estensore
Sergio De Felice,
Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 20/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Addi'_________________ copia conforme
del presente provvedimento e' trasmessa a:
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IL
FUNZIONARIO
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